Introduzione
Il mondo del lavoro subisce continue variazioni sempre più connesse all’evoluzione economica del mercato. In questo senso, anche il diritto, inteso come quell’insieme di norme che regolano appunto il mercato, insegue, spesso con notevole ritardo, le nuove esigenze delle imprese che sempre più operano, sia a livello nazionale che extranazionale, in una situazione di libera concorrenza.
In questo contesto, e soprattutto nell’ottica di una sempre maggiore integrazione europea, si è reso necessario procedere ad una armonizzazione di alcuni aspetti relativi alle discipline nazionali degli istituti costituenti il c.d. “diritto del lavoro”.
Nello specifico, per quanto qui interessa, la regolamentazione comune (rectius comunitaria) della partecipazione dei lavoratori all’attività di impresa - e quindi dei diritti di informazione e consultazione - ha dovuto tener conto sia degli aspetti sociali (con riferimento ai lavoratori), sia di quelli economici (con riferimento alle imprese) creando così un sistema che in parte introduce riforme del diritto societario, ed in parte esprime, con norme vincolanti ed atti di indirizzo, diritti sociali fondamentali .
Il modello europeo di partecipazione consiste, quindi, in due sistemi normativi: uno disciplinato dalle norme nazionali (da armonizzare) ed uno dato dalla normativa comunitaria (armonizzante).
Proprio l’esigenza di armonizzazione di questi due sistemi, unitamente alle resistenze di alcuni stati membri, hanno imposto, come detto, l’utilizzazione di strumenti giuridici diversi (direttive e regolamenti), con diversa influenza sui sistemi nazionali.
Un’ultima osservazione. L’affermazione, a livello comunitario, dei diritti di partecipazione dei lavoratori postula il necessario riconoscimento dei diritti di associazione e contrattazione collettiva ed abbisognerebbe, pertanto, dell’unicità dei soggetti titolari dei diritti de quibus; finora così non è stato .
1. Partecipazione dei lavoratori e modelli partecipativi negli Stati dell’Unione europea
La partecipazione dei lavoratori, nell’ambito dei sistemi di relazioni sindacali degli Stati dell’Unione europea, comprende istituti e strumenti normativi, diversi da Stato a Stato, che attribuiscono ai lavoratori subordinati il potere di condizionare specifiche decisioni delle imprese da cui dipendono con, in alcuni casi, parziale condivisione dei relativi aspetti economici e finanziari.
La normativa in questione introduce tre momenti partecipativi riconducibili a:
diritti di informazione e consultazione dei lavoratori o dei rappresentanti dei lavoratori;
presenza dei rappresentanti dei lavoratori negli organi di amministrazione o di vigilanza della Società o in organismi appositi;
partecipazione dei lavoratori al rischio d’impresa o al capitale societario.
Si delinea, quindi un sistema partecipativo basato sulla contrapposizione tra imprenditori e lavoratori con diverse funzioni e responsabilità.
Un sistema di partecipazione che, comunque, impatta, pur nel costante tentativo di una efficace armonizzazione con alcuni elementi caratteristici dei singoli sistemi nazionali – originati e sviluppati in contesti socio culturali spesso difformi - di relazioni sindacali, di natura del rapporto di lavoro , di rappresentanza dei lavoratori, di struttura organizzativa delle realtà imprenditoriali e di autonomia collettiva.
In quest’ambito la partecipazione interagisce quindi, con la contrattazione inducendo, nei sistemi con rappresentanza sindacale a canale unico ad una certa incertezza per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti titolari delle due funzioni, ovvero all’impossessamento, da parte dei medesimi soggetti, delle titolarità de quibus.
Nei sistemi a canale doppio, invece, i titolari delle due funzioni sono diversi: per quella partecipativa è generalmente elettivo (all’interno dell’impresa), per quella contrattuale è attribuita al sindacato (e/o alla rappresentanza aziendale di questo).
In questi sistemi (peraltro maggiormente diffusi in ambito UE) quindi, la rappresentanza generale dei lavoratori dell’azienda è di competenza di un organismo unitario eletto dagli stessi lavoratori , mentre i sindacati si vedono garantite, a tutela essenziale od esclusiva dei propri iscritti, forme autonome di presenza nell’impresa.
Questo modello è, ad oggi, preferito di fatto dalla normativa comunitaria.
In alcuni paesi (come la Germania), inoltre, sono previste ulteriori articolazioni di rappresentanza generale dei lavoratori nelle imprese costituite nella forma di società di capitali, qual è, ad esempio l’elezione di consiglieri -rappresentanti dei dipendenti- negli organi societari di amministrazione o di controllo. Certamente in questi casi la responsabilità dei consiglieri-rappresentanti, pur legata agli interessi dei lavoratori, si riferisce al buon andamento della società. Appare allora, anche se non è pacifico in dottrina, una distinzione tra sistemi a partecipazione debole e sistemi a partecipazione forte.
I primi sono quelli che attribuiscono ai lavoratori solamente i diritti di informazione e consultazione riconosciuti in tutti i Paesi UE , anche in attuazione delle direttive comunitarie, da norme di legge e/o contrattuali; in questi sistemi viene generalmente prevista la costituzione di organismi, spesso congiunti (paritetici), deputati all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori, ma che talvolta sono (devono) essere coinvolti in attività negoziali di gestione di particolari momenti della vita dell’impresa (ristrutturazioni aziendali con riduzione del personale, cessione del ramo d’azienda).
In questo modo si realizza (rectius si realizzerebbe) un sistema di relazioni industriali in grado di garantire, anche in occasione di vicende particolari (ad alto potenziale conflittuale) un consenso dei lavoratori alle decisioni dell’impresa, nonché idoneo a rappresentare la sede per la risoluzione (spesso attraverso la composizione stragiudiziale) delle controversie tra lavoratori ed impresa.
In alcuni casi, come in Italia, questi sistemi c.d. “deboli” vengono contrattualmente rafforzati, in considerazione dell’effettiva forza del sindacato, all’interno delle singole imprese o dei singoli comparti creando, di fatto, una codeterminazione delle rappresentanze dei lavoratori alle decisioni aziendali.
I sistemi a partecipazione forte, invece, ed il caso di riferimento è ancora una volta la Germania, riconoscono espressamente la codeterminazione e/o la stabile cooperazione delle rappresentanze dei lavoratori alle decisioni aziendali con la previsione, in determinate fattispecie, di doveri di informazione e consultazione, rafforzati dalla necessità di esprimere pareri, spesso vincolanti, su tali materie.
La partecipazione dei lavoratori, dunque, pur non avendo una valenza univoca nei sistemi giuridici nazionali ed in quello comunitario, contribuisce, oltre ad essere una vera e propria conditio sine qua non per un efficace svolgimento dell’attività contrattuale del sindacato, a raggiungere quella cooperazione in cui si riconosce un presupposto per il rafforzamento della competitività delle imprese e dell’economia.
2. I diritti di informazione e consultazione nel diritto comunitario
I diritti di informazione e consultazione costituiscono, come visto, una categoria - una species del genus “partecipazione” - in relazione ai quali la Comunità si è mossa adottando norme vincolanti volte alla eliminazione di quelle differenze normative e consuetudinarie tra i singoli stati, di ostacolo all’effettiva creazione del mercato comune .
Il percorso comunitario verso l’effettività dei diritti di informazione e consultazione prende le mosse dalla Risoluzione del Consiglio sul Programma sociale che prevede l’adozione di misure idonee a “sviluppare la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alla vita delle imprese nella Comunità” e costituisce la premessa per le Direttive nn. 75/129 e 77/187 che impongono, agli imprenditori che abbiano interesse a porre in essere attività modificative dell’imprese (es: ristrutturazioni) obblighi di informazione e consultazione poi “evolutisi” in obblighi di negoziazione.
Segue poi il Dialogo sociale europeo in cui le parti sociali (Ces, Unice e Ceep) concordano sulla necessità che i lavoratori “siano informati e consultati al momento dell’introduzione di nuove tecnologie in conformità con la legislazione vigente, gli accordi e le prassi degli altri stati membri”, la previsione, nell’Atto unico europeo, di nuovi presupposti giuridico-sociali su cui si basa la direttiva 89/391 che prevede i diritti di informazione, consultazione e partecipazione come strumenti per il miglioramento della sicurezza e della salute nei posti di lavoro .
Un ulteriore ed importante passo verso l’affermazione dei diritti de quibus è l’adozione della c.d. “Carta sociale” che gli attribuisce il rango di diritti fondamentali dei lavoratori collegandoli al raggiungimento di obiettivi di Politica sociale e di economia integrata.
Dunque, nel corso di trent’anni, si è giunti ad una produzione normativa, di origine comunitaria, piuttosto eterogenea, sia nei contenuti, sia nell’efficacia.
Infatti gli obblighi di fornire una adeguata informazione e di procedere alla consultazione dei lavoratori hanno finalità diverse a seconda della materia cui si riferiscono; così, mentre nel caso di operazioni societarie - o comunque di operazioni che incidano sulla struttura dell’impresa - che possano comportare la cessazione od il mutamento definitivo del rapporto di lavoro, l’obbligo di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori scatta solo al verificarsi di tali eventi (e ne costituisce presupposto di validità), in altre ipotesi gli obblighi in questione sono periodici quando non, addirittura, correnti. È il caso della “partecipazione responsabile” dei lavoratori all’ottenimento della massima sicurezza tecnologicamente possibile e dell’ “organizzazione flessibile del lavoro” .
La ratio comune di queste norme è, evidentemente, quella di raggiungere l’instaurazione di relazioni sindacali aziendali caratterizzate dal dialogo nell’interesse comune di salvaguardare la funzionalità e la competitività dell’impresa, nonché di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro.
A questo fine è però necessario individuare nei singoli sistemi i soggetti titolari dei diritti in parola, visto che la normativa comunitaria, riferendosi ai rappresentanti dei lavoratori (ovvero agli organismi rappresentativi) compie un evidente rinvio agli ordinamenti nazionali.
In Italia, ad esempio, la normativa di ricezione della Direttiva 98/50 sul trasferimento d’azienda, prevede che in mancanza di rappresentanti aziendali dei lavoratori, i diritti ad avere le informazioni necessarie siano attribuiti alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.
Anche alla luce di questo aspetto, dunque, il quadro comunitario dei diritti di informazione e consultazione sembra consistere in una normativa generale, valida in ambito transnazionale ed una settoriale, valida in ambito nazionale, priva, però, di sanzioni di “livello comunitario”. Peraltro sono proprio le singole normative nazionali, non prevedendo un’adeguata tempistica della procedura, a non garantire, spesso, l’effettività dell’informazione .
Si manifesta sempre di più, quindi, la necessità di rafforzare i diritti di informazione e consultazione visti come strumento per il raggiungimento del reale coinvolgimento dei lavoratori negli aspetti sociali delle trasformazioni industriali; rafforzamento che dovrebbe, per essere effettivo, coinvolgere i lavoratori anticipatamente rispetto all’adozione delle misure di ristrutturazione.
3. La Direttiva 94/45, ratio ed applicazione
L’attenzione della Comunità europea ai diritti di informazione e consultazione risale alla proposta Vredeling del 1980 avente ad oggetto l’informazione e la consultazione dei lavoratori occupati in imprese a struttura transnazionale. Nonostante la scarsa fortuna della proposta de qua , le Organizzazioni europee Ces, Unice e Ceep, sottoscrissero, nel 1987, un “Parere comune riguardante la formazione e la motivazione, l’informazione la consultazione” riferito, essenzialmente, all’introduzione di mutamenti tecnologici implicanti conseguenze di rilievo sui lavoratori, che ha costituito, poi, il punto di riferimento per la creazione di uno strumento comunitario di sviluppo ed armonizzazione delle procedure di informazione e consultazione nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
In questo contesto si inserisce la Direttiva 1994/45/Ce che costituisce la base normativa di una serie di attività sia procedurali sia strumentali che i soggetti interessati devono porre in essere, al fine di realizzare quei livelli di informazione e consultazione voluti dalla Comunità (art. 1).
La Direttiva offre, quindi, più possibilità di “procedure informative”.
Le opzioni sono gestite dalla Delegazione speciale di negoziazione (DSN) -un organismo di negoziazione e di rappresentanza generale dei lavoratori – che, in accordo con la Direzione centrale dell’impresa o del gruppo, decide l’istituzione di Comitati aziendali europei (CAE) oppure, in alternativa o in aggiunta ai CAE, l’adozione di procedure di informazione e consultazione.
Qualora l’accordo non dovesse essere raggiunto, la Direttiva prevede delle prescrizioni accessorie (art.7) – escluse qualora la DSN decida di non avviare negoziati - tra cui l’indicazione del numero minimo e massimo dei rappresentanti dei lavoratori, la cadenza e l’oggetto delle comunicazioni.
Dunque un procedimento basato sul riconoscimento e la valorizzazione dell’autonomia collettiva, valorizzazione sicuramente riscontrabile anche nella previsione di “accordi di anticipazione” che siano applicabili all’insieme dei lavoratori e prevedano un’informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori (art. 13).
La Direttiva si rivolge, quindi, ad imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria – con sedi negli Stati dello Spazio Economico Europeo - caratterizzate dai seguenti requisiti:
impresa di dimensioni comunitarie: almeno 1000 lavoratori negli Stati membri ed almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri;
gruppo di dimensioni comunitarie: almeno 1000 lavoratori negli Stati membri e almeno due imprese situate in due Stati membri diversi di cui una impieghi non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro ed almeno un’altra impresa del gruppo impieghi non meno di 150 lavoratori in altro Stato membro.
È importante tenere presente che le modalità di calcolo dei dipendenti si basano sul “numero medio dei lavoratori, compresi quelli a tempo parziale, impiegati negli ultimi due anni, (calcolo) effettuato in base alle legislazioni e/o alle prassi nazionali” ; queste modalità di calcolo sono derogabili unicamente in melius prevedendo, ad esempio, l’inclusione dei lavoratori atipici che siano necessari al funzionamento dell’impresa e di quelli la cui attività sia indispensabile per il ciclo produttivo .
Una considerazione conclusiva. Il frequente rinvio alla contrattazione collettiva ha fatto sì che l’applicazione della Direttiva 94/45 abbia garantito ai sindacati un ruolo determinante nella costituzione dei CAE e, soprattutto, come visto, nella realizzazione degli accordi di anticipazione, ruolo che sarà ancora più evidente al momento del rinnovo (eventuale) degli accordi de quibus.
4. La direttiva 2002/14, prospettive
Nel contesto si qui descritto si inserisce la Direttiva 2002/14/Ce istitutiva di un quadro generale relativo all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori.
L’adozione di questa ulteriore e più incisiva “regolamentazione” è giustificata dalla parziale inefficacia dei sistemi giuridici esistenti a livello comunitario e nazionale che hanno evidenziato la necessità di intensificare il dialogo sociale per favorire l’anticipazione dei rischi e sviluppare la flessibilità dell’organizzazione del lavoro promuovendo, in particolare, un’informazione ed una consultazione tempestive sulla situazione dell’occupazione attuale e su quella prevedibile in futuro, in particolar modo quando dalla valutazione effettuata dal datore di lavoro risulta che l’occupazione (…) può essere minacciata.
A tal fine, tra le questioni oggetto di informazione e consultazione rientrano anche, evidentemente, la situazione e lo sviluppo prevedibile (e quello previsto) dell’occupazione.
La Direttiva 02/14 amplia notevolmente il campo di intervento della direttiva 94/45, in quanto è applicabile, a livello nazionale, alle imprese che impiegano in uno stato membro almeno 50 addetti o agli stabilimenti che impiegano in uno stato membro almeno 20 addetti.
Le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati sono determinate, anche con rinvio alla contrattazione collettiva, dai singoli Stati.
Il ruolo primario attribuito alla contrattazione collettiva viene ulteriormente confermato e rafforzato dalla possibilità di sottoscrivere accordi – anche di secondo livello - relativi alle modalità di informazione e consultazione in deroga a quanto disposto dall’art. 4 della Direttiva .
Si deve tener presente, tuttavia, che in ragione delle riserve avanzate dal Regno Unito e dall’Irlanda è previsto un regime transitorio che prevede la possibilità, per uno Stato membro in cui non esista un regime legale di informazione e consultazione permanente dei lavoratori, neanche a mezzo di rappresentanti, di posticipare - fino al 23 marzo 2007 (in luogo della scadenza ordinaria fissata per il 23 marzo 2005) - l’applicazione delle disposizioni nazionali applicative della direttiva, alle imprese con almeno 150 addetti o agli stabilimenti con almeno 100 addetti. Un anno di tempo in più è concesso per l’applicazione della normativa nazionale di recepimento alle imprese con almeno 100 addetti o agli stabilimenti con almeno 50 addetti.
L’elemento caratterizzante della direttiva è, anche al fine di garantirne l’efficacia e l’incisività, quello relativo ai contenuti ed alle modalità dell’informazione e della consultazione.
Gli Stati membri, infatti, dovranno emanare le discipline attuative attenendosi, fatte salve le disposizioni e/o le prassi in vigore più favorevoli ai lavoratori, alle seguenti prescrizioni minime.
L’informazione e la consultazione riguardano:
l’informazione sull’evoluzione recente e quella probabile delle attività dell’impresa o dello stabilimento e della situazione economica;
l’informazione e la consultazione sulla situazione, la struttura e l’evoluzione probabile dell’occupazione nell’ambito dell’impresa o dello stabilimento, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in caso di minaccia per l’occupazione;
l’informazione e la consultazione sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese quelle di cui alle disposizioni comunitarie relative al licenziamenti collettivi (Dir. 98/59/Ce) ed ai trasferimenti d’impresa (Dir. 2001/23/Ce).
L’informazione deve avvenire:
ad un dato momento, secondo modalità e con un contenuto appropriati, suscettibili in particolare di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato e di preparare, se del caso, la consultazione.
La consultazione deve avvenire:
assicurando che la scelta del momento, le modalità ed il contenuto siano appropriati;
al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione dell’argomento trattato;
sulla base delle informazioni pertinenti fornite dal datore di lavoro, in conformità con quanto stabilito dall’art 2 lett. f) della Direttiva , e del parere che i rappresentanti di lavoratori hanno il diritto di formulare;
in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di avere un incontro con il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata al loro eventuale parere;
al fine di ricercare un accordo sulle decisioni che dipendono dal potere di direzione del datore di lavoro e idonei di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, comprese quelle di cui alle disposizioni comunitarie relative ai licenziamenti collettivi ed ai trasferimenti d’impresa.
Emergono, quindi, tre settori connessi con l’attività d’impresa oggetto “minimo” dell’informazione e della consultazione: a) le evoluzioni di natura economica finanziaria e strategica; b) la struttura e l’evoluzione prevedibile dell’occupazione nonché le misure conseguenti; c) le decisioni che possono comportare modifiche sostanziali nell’organizzazione del lavoro e nei rapporti contrattuali.
Naturalmente la qualità delle informazioni, imposta dalla direttiva, espone l’impresa alla conoscibilità esterna anche dei profili di attività strategici; è evidente, quindi, la necessità di prevedere adeguate forme di riservatezza.
In questo senso è prevista la possibilità, per il datore di lavoro di fornire, in determinati case e qualora ciò sia nel suo interesse, informazioni in via riservata ai rappresentanti dai lavoratori, informazioni che non potranno essere rivelate a terzi. Sempre su questa linea, il datore di lavoro non può – nei casi ed alle condizioni previste dalle normative nazionali – essere obbligato a comunicare informazioni o a procedere a consultazioni che possano creare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o arrecarle danno .
La direttiva introduce anche delle sanzioni adeguate che gli Stati membri dovranno disporre in caso di violazione delle disposizioni sin qui descritte da parte dell’imprenditore o del rappresentante dei lavoratori; il sistema sanzionatorio dovrà essere effettivo, proporzionato e dissuasivo.
Il quadro di informazione e consultazione dei lavoratori risulterà così sicuramente ampliato; tuttavia, per valutare l’effettiva portata delle direttiva, occorrerà attendere l’adozione delle norme di recepimento, soprattutto per la parte affidata alla contrattazione collettiva, che dovrà adeguare le disposizioni alle realtà imprenditoriali ed aziendali di riferimento, esaltando quel rinvio ai vari livelli di contrattazione che si va sempre più imponendo anche nei paesi a canale unico, come l’Italia .
|