In ogni caso sarà opportuno, data la complessità della trattazione di questo tipo di pratiche, rivolgersi ai nostri uffici territoriali dove si potrà trovare personale specializzato e consulenti medici e legali.
Cosa deve fare il datore di lavoro:
Appena ne ha avuto notizia, inviare all'INAIL, entro 2 giorni in caso di infortunio e 5 in caso di malattia professionale, la denuncia di infortunio o di malattia professionale, compilando gli appositi moduli forniti dall'INAIL.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dall'evento.
Le Prestazioni...
Il datore di lavoro deve pagare:
- per intero la giornata in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro;
- il 60% della retribuzione, più l'eventuale migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro (integrazione al 100% della retribuzione giornaliera) per i successivi 3 giorni.
L'INAIL deve pagare:
- dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica (senza limite di tempo):
un'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l'evento
la stessa indennità aumentata al 75%.
LE CURE sono fornite:
- dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale oppure dagli ambulatori dell'INAIL ove esistenti.
GLI APPARECCHI PROTESICI:
- sono forniti dall'INAIL:
- gli strumenti e le attrezzature necessari all'infortunato per agevolare la sua autonomia nella vita quotidiana e di relazione (es. carrozzella ortopedica) devono essere richiesti alla Sede INAIL di appartenenza.
SE L'INFORTUNIO o la malattia professionale non sono stati denunciati subito dopo il verificarsi dell'evento, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni INAIL, ma deve attivarsi entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia.
SE LA CAUSA dell'infortunio o della malattia è dubbia, una convenzione tra l'INAIL e l'INPS garantisce che il primo Ente che riceve il certificato medico relativo all'infortunio o alla malattia fornisca comunque le prestazioni in attesa della definizione della natura dell'evento (causa lavorativa o comune).